Statuto

Il concetto di Socioterapia nasce da una riflessione sulla professione del sociologo, sulla specificità delle sue conoscenze e sul possibile utilizzo di queste ultime in una dimensione di aiuto alla persona.

Alla base della nostra proposta in quanto sociologi, c'è il porre come oggetto precipuo di studio, di ricerca, di consulenza, di progettazione, di analisi e valutazione empirica il tessuto comunicativo che connette singoli, aggregazioni di singoli, gruppi, organizzazioni ed istituzioni sociali.

Tale tessuto comunicativo viene interpretato fenomenologicamente come fonte della conoscenza sociologica e come destinatario della stessa: di qui l'azione conoscitiva - sia per scopi teorici, sia per la progettazione dell’intervento socioterapeutico a origine interamente sociologica, sia per le pratiche di mediazione - sulla rete di rappresentazioni dei singoli in quanto tali e nella loro dimensione relazionale. Il Socioterapeuta - sociologo o studioso con cognizioni sociologiche - avendo come nucleo centrale della propria disciplina la dimensione relazionale dei singoli (nella rete di loro rappresentazioni) interviene, avendo come fine la definizione/ri-definizione, la costruzione o il ristabilimento di una dimensione comunicativo-relazionale del singolo, promuovendo il raggiungimento di uno stato di benessere e di un riconoscimento di sé in una società complessa, fornendo un contributo per il ristabilimento di situazioni di agio relazionale ed esistenziale. Il Socioterapeuta, inoltre, svolge interventi di mediazione relazionale, familiare, sociale e culturale.

Da queste premesse - e sulla base di un'attività di ricerca universitaria, di formulazione teorica nata grazie a un'esperienza empirica pluri-decennale finalizzata al superamento delle situazioni di disagio dei singoli - si delinea la figura del socioterapeuta, come professionista considerato competente ad operare utilizzando gli strumenti propri della socioterapia come disciplina scientifica per ovviare alle situazioni di disagio delle persone al fine del raggiungimento di situazioni di agio.

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Codice Deontologico

Il Codice Deontologico costituisce l'insieme dei principi e delle regole che ogni socioterapeuta ha l’obbligo di rispettare ed ai quali deve ispirarsi nell'esercizio della propria professione; tali principi e tali regole valgono per il socioterapeuta in qualsiasi ambito e ruolo svolga le attività specifiche della propria professione, si tratti sia di contributi di natura sociologica e comunicativa per l'attività socioterapeutica sulla rete di rappresentazioni posseduta dai singoli in quanto tali e nella loro dimensione relazionale, sia di attività di Mediazione Relazionale, Familiare, Sociale e Culturale, sia di attività di ricerca, consulenza, comunicazione, progettazione, valutazione empirica, insegnamento, praticate sia in modo autonomo e libero professionale, sia all'interno di organizzazioni pubbliche o private.

Tali principi e regole costituiscono un indispensabile strumento per un controllo delle attività svolte dal socioterapeuta, fornendo una garanzia per tutti coloro che si rivolgono a lui, in quanto professionista, sia per un intervento socioterapeutico - inteso come intervento finalizzato alla definizione/ri-definizione, o recupero, di una propria dimensione comunicativo-relazionale utile al raggiungimento del proprio benessere, al riconoscimento di sé nella società complessa, ed al ristabilimento di situazioni di agio comportamentale ed esistenziale - sia per un intervento di mediazione relazionale, familiare, sociale e culturale; sia per una riflessione analitica e conoscitiva su se stessi, sul proprio ambiente, sulla propria cultura antropologicamente intesa, per imparare ad assumere decisioni, per risolvere problemi o per esigenze educative e di conoscenza.

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Regolamento

Ai fini del raggiungimento degli scopi definiti nello Statuto e sulla base del Codice Deontologico, si è introdotto un Regolamento che definisce l'organizzazione, i diritti e i doveri, i ruoli elettivi, le sedi nazionali o locali, i criteri di ammissione e di decadenza dei soci, ...

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Atto costitutivo

Elementi informativi previsti dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante "Disciplina delle professioni non organizzate".

Si pubblica in allegato l'Atto costitutivo sottoscritto dai soci promotori in data 19 Marzo 1996.

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